Art. 41
Punti di contatto centrali
In vigore dal 31 mag 2024
Punti di contatto centrali
1. Ai fini dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre agli emittenti di moneta elettronica, ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilimenti nel loro territorio diversi da una filiazione o una succursale, o che operano nel loro territorio tramite agenti o distributori o tramite altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione dei servizi, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto del soggetto obbligato, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta.
2. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 1, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
Storico versioni
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