Art. 39 · Comunicazione delle informazioni ai soggetti obbligati

Art. 39

Comunicazione delle informazioni ai soggetti obbligati

In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione delle informazioni ai soggetti obbligati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori mettano a disposizione dei soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione le informazioni sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) la valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell' e qualsiasi raccomandazione pertinente della Commissione sulla base di tale articolo; b) le valutazioni nazionali o settoriali del rischio svolte a norma dell'; c) gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri pertinenti formulati dall'AMLA conformemente agli del regolamento (UE) 2024/1620; d) le informazioni sui paesi terzi individuati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624; e) gli orientamenti e le relazioni elaborati dall'AMLA, da altri supervisori e, se del caso, dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione, dalla FIU o da qualsiasi altra autorità competente o da organizzazioni internazionali e organismi di normazione per quanto riguarda i metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbero applicarsi a un settore e le indicazioni che possono facilitare l'individuazione di operazioni o attività che rischiano di essere collegate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tale settore, nonché orientamenti con riguardo agli obblighi dei soggetti obbligati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori svolgano attività di sensibilizzazione, se del caso, al fine di informare i soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione in merito ai loro obblighi. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori mettano immediatamente a disposizione dei soggetti obbligati sottoposti alla loro supervisione le informazioni sulle persone o sui soggetti designati in relazione alle sanzioni finanziarie mirate e alle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite.
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