Art. 8

Valutazione nazionale del rischio

In vigore dal 31 mag 2024
Valutazione nazionale del rischio 1.   Ciascuno Stato membro effettua una valutazione nazionale del rischio per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che lo riguardano. Tiene aggiornata tale valutazione del rischio e la riesamina almeno ogni quattro anni. Qualora ritengano che la situazione di rischio lo richieda, gli Stati membri possono riesaminare la valutazione del rischio nazionale con maggiore frequenza o effettuare valutazioni settoriali del rischio ad hoc. 2.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo per coordinare la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità designate o dei meccanismi istituiti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Nel condurre le valutazioni nazionali del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della relazione di cui all', paragrafo 2, compresi i settori e i prodotti contemplati e le conclusioni di tale relazione. 4.   Gli Stati membri utilizzano la valutazione nazionale del rischio per: a) migliorare i propri regimi in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate in linea con un approccio basato sul rischio e, se del caso, specificando le misure da adottare; b) individuare, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a ciascun tipo di soggetto giuridico stabilito nel proprio territorio e a ciascun tipo di istituto giuridico disciplinato dal diritto nazionale, o amministrato nel proprio territorio, o i cui trustee o persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini risiedono nel proprio territorio, e comprendere l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici e istituti giuridici esteri; d) decidere in merito alla distribuzione e alla definizione delle priorità delle risorse da destinare al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché alla mancata applicazione e all'evasione delle sanzioni finanziarie mirate; e) garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; f) mettere tempestivamente a disposizione delle autorità competenti e dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché la valutazione dei rischi della mancata applicazione e dell'evasione delle sanzioni finanziarie mirate di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624. Nella valutazione nazionale del rischio, gli Stati membri descrivono la struttura istituzionale e le principali procedure del loro regime in materia di AML/CFT, inclusi le FIU, le autorità fiscali e i procuratori, i meccanismi di cooperazione con omologhi all'interno dell'Unione o in paesi terzi, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. 5.   Quando effettuano la valutazione nazionale del rischio gli Stati membri assicurano l'adeguata partecipazione delle autorità competenti e dei pertinenti portatori di interessi. 6.   Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni nazionali del rischio, compresi gli aggiornamenti e i riesami, a disposizione della Commissione, dell'AMLA e degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può fornire, se del caso, ulteriori informazioni pertinenti allo Stato membro che esegue la valutazione nazionale del rischio. Una sintesi delle conclusioni della valutazione è resa pubblica. Tale sintesi non contiene informazioni classificate. Qualsiasi documento divulgato o reso pubblico a norma del presente paragrafo non contiene alcuna informazione che consenta l'identificazione di qualsiasi persona fisica né contengono il nome di alcuna persona giuridica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo