Art. 22

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

In vigore dal 20 ott 2021
Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro 1.   Se un titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell’, e la sua famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i suoi familiari hanno il diritto di accompagnare o di raggiungere il titolare di Carta blu UE. La direttiva 2003/86/CE e l’ della presente direttiva si applicano nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, fatte salve le deroghe previste nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l’ della presente direttiva. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, i familiari del titolare di Carta blu UE hanno il diritto di entrare e soggiornare nel secondo Stato membro sulla base dei permessi di soggiorno validi ottenuti in qualità di familiari di un titolare di Carta blu UE nel primo Stato membro. Se i permessi di soggiorno dei familiari sono rilasciati da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen e i familiari del titolare di Carta blu UE lo raggiungono quando questi attraversa una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati ai fini del trasferimento in un secondo Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, il secondo Stato membro può esigere che i familiari presentino i permessi di soggiorno ottenuti nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE. 3.   In deroga all’, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE, al più tardi entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati o il titolare di Carta blu UE, conformemente al diritto nazionale, presentano alle autorità competenti di tale Stato membro una domanda di permesso di soggiorno in quanto familiari. Se il permesso di soggiorno di un familiare rilasciato dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente nel territorio del secondo Stato membro, quest’ultimo permette al familiare di soggiornare nel suo territorio finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un’autorizzazione equivalente. 4.   In deroga all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare o esibire, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno: a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o le relative copie autenticate; b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE; c) la prova documentale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86/CE. 5.   Se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte e le domande sono state presentate contemporaneamente, il secondo Stato membro rilascia i permessi di soggiorno per i familiari contemporaneamente alla Carta blu UE. In deroga all’, paragrafo 4, se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte e i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. In circostanze debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, gli Stati membri possono prorogare di 30 giorni il termine di cui al secondo comma. 6.   Il presente articolo si applica ai familiari di titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se tali titolari di Carta blu UE si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. 7.   Il presente articolo non si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione nel territorio del secondo Stato membro.
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