Art. 24

Accesso alle informazioni e monitoraggio

In vigore dal 20 ott 2021
Accesso alle informazioni e monitoraggio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti di Carta blu UE le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda nonché le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e dei loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali. Tali dati comprendono informazioni sulle soglie di retribuzione fissate dallo Stato membro interessato a norma dell’, paragrafi 3, 4 e 5, e sulle tasse applicabili. Tali dati comprendono inoltre informazioni: a) sulle attività professionali che un titolare di Carta blu UE da un altro Stato membro può intraprendere sul territorio dello Stato membro interessato, conformemente all’; e b) sulle procedure applicabili per ottenere una Carta blu UE, nonché permessi di soggiorno per i familiari, in un altro Stato membro, conformemente agli . Nel caso in cui decidano di introdurre misure legislative o regolamentari conformemente all’ o di avvalersi della facoltà di cui all’, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti tali decisioni nello stesso modo. Le informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro di cui all’, paragrafo 2, lettera a) specificano, se del caso, i settori, le professioni e le regioni interessate. 2.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini dell’esercizio di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sulla Carta blu UE di quello previsto per le informazioni sui permessi di soggiorno nazionali. 3.   Gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti alla Commissione, almeno una volta all’anno e ogniqualvolta vi siano variazioni: a) il fattore per determinare l’importo della soglia di retribuzione annuale conformemente all’, paragrafo 3, o, se del caso, dell’, paragrafo 4 o 5, e i relativi importi nominali. b) l’elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa conformemente all’, paragrafo 4; c) un elenco delle attività professionali consentite ai fini dell’; d) informazioni sulle misure legislative o regolamentari di cui all’, se del caso; e) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro di cui all’, paragrafo 2, lettera a), se del caso. Se gli Stati membri respingono una domanda di rilascio di Carta blu UE in base a principi di assunzione etica conformemente all’, paragrafo 2, lettera e), essi informano annualmente la Commissione e gli altri Stati membri di tali casi di rigetto e li motivano, con riguardo ai paesi e alle professioni interessati. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi con paesi terzi a norma dell’, paragrafo 2, lettera e).
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