Art. 23

Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità

In vigore dal 20 ott 2021
Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera a), e l’ paragrafo 2, lettera a), se il titolare di Carta blu UE si sposta in un altro Stato membro a norma dell’, il primo Stato membro non revoca la sua Carta blu UE prima che il secondo Stato membro abbia adottato una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata. 2.   Se il secondo Stato membro respinge la domanda di rilascio della Carta blu UE a norma dell’, paragrafo 9, lettera b), il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza il rientro del titolare di Carta blu UE, e se del caso, dei suoi familiari, senza formalità e senza indugio. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell’esame della domanda. 3.   Il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro nel secondo Stato membro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri possono prevedere l’irrogazione di sanzioni conformemente all’ a carico del datore di lavoro del titolare di Carta blu UE qualora sia responsabile dell’inosservanza delle condizioni di mobilità di cui al presente capo. 5.   Se uno Stato membro revoca o non rinnova una Carta blu UE contenente l’annotazione di cui all’, paragrafo 5, e dispone di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso chiede allo Stato membro indicato nell’annotazione di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell’annotazione, il cittadino di paese terzo è allontanato verso detto Stato membro, che ne autorizza immediatamente il rientro insieme ai suoi familiari senza formalità, fatti salvi il diritto applicabile dell’Unione o nazionale e il principio dell’unità familiare. In deroga al secondo comma del presente paragrafo, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare il cittadino di paese terzo, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, qualora le condizioni specificate all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE siano soddisfatte rispetto a tale cittadino di paese terzo. 6.   Qualora il titolare di Carta blu UE o i suoi familiari attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, quest’ultimo consulta il sistema d’informazione Schengen, conformemente al regolamento (UE) 2016/399. Tale Stato membro rifiuta l’ingresso a persone per le quali sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno nel sistema d’informazione Schengen.
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