Art. 8
In vigore dal 24 mar 2021
Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante «contratto a distanza» ai sensi dell', punto 7, della direttiva 2011/83/UE, l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:
a)
un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o
b)
un'autorità pubblica o un suo rappresentante.
Storico versioni
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