Art. 12

In vigore dal 24 mar 2021
1.   La cessione di un'arma da fuoco delle categorie A, B e C a una persona non residente nello Stato membro in questione è autorizzata, nel rispetto degli obblighi di cui agli qualora: a) l'acquirente abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell', ad effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza; b) l'acquirente presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l'arma da fuoco nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.
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