Art. 10

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente. Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di tale Stato membro. 2.   Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato. 3.   Le autorizzazioni ad acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare da un'unica decisione amministrativa. 4.   Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando: a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti; b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale. L'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un'autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata. 5.   Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi da fuoco semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l'acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva. 6.   Gli Stati membri stabiliscono norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione alla detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute prima di tale data. Tuttavia, qualsiasi trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.
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