Art. 14
In vigore dal 24 mar 2021
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i dispositivi idonei a contenere cartucce che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione non possano essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.
2. Gli Stati membri classificano come armi da fuoco i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, e che possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione fabbricate o importante nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 in modo da garantire che non possano essere trasformate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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