Art. 11

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Un'arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui l'arma da fuoco è detenuta. Gli Stati membri possono, per le armi da fuoco acquisite prima del 14 settembre 2018, sospendere l'obbligo di dichiarare le armi da fuoco di cui ai punti 5, 6 e 7 della categoria C fino al 14 marzo 2021. 2.   I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'acquisizione e dall'acquirente stesso. 3.   Se nel suo territorio uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco rientrante nelle categorie B o C, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma da fuoco per l'arma da fuoco in questione, in applicazione dell', paragrafo 2.
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