Art. 6

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Fatto salvo l', gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che: a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con modi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che il genitore, o l'adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia, si assuma la responsabilità di una custodia appropriata conformemente all'; e b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza; l'aver subito una condanna per un reato doloso violento deve essere considerata indicativa di tale pericolo. 2.   Gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell'autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformità del diritto nazionale. Qualora le condizioni relative all'autorizzazione non siano più rispettate, gli Stati membri ritirano la rispettiva autorizzazione. Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché un'autorizzazione ad acquisire e un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria B sia revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione: a) che possano contenere più di 20 colpi; o b) nel caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi, a meno che a detta persona non sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell' o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell', paragrafo 5.
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