Art. 5
In vigore dal 24 mar 2021
Fatto salvo l', gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, alle persone che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale.
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