Art. 2

In vigore dal 24 mar 2021
1.   La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo, quando si utilizzano armi acquisite e detenute legalmente a norma della presente direttiva. 2.   La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, di polizia o delle autorità pubbliche. Essa non si applica inoltre ai trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2021:555:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo