Art. 1

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da questa definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I. Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se: a) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, b) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato; 2) «componente essenziale», la canna, il telaio, il fusto, sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati; 3) «munizione», l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato; 4) «armi d'allarme o da segnalazione», i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile; 5) «armi da saluto e acustiche», armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi; 6) «armi da fuoco disattivate», armi da fuoco che sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione; 7) «museo», un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, espone ed esegue ricerche sulle armi da fuoco, sui loro componenti essenziali o sulle munizioni a fini storici, scientifici, tecnici, didattici, ricreativi o legati al patrimonio e che è riconosciuta come tale dallo Stato membro interessato; 8) «collezionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato interessato; 9) «armaiolo», qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti: a) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o componenti essenziali; b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni; 10) «intermediario», qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte: a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni; b) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro; 11) «fabbricazione illecita», la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, delle loro componenti essenziali e munizioni: a) a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito; b) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell' da un'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o c) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'; 12) «traffico illecito», l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso di esso verso il territorio di un altro Stato membro, se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità della presente direttiva o se le armi da fuoco, i componenti essenziali o le munizioni non sono provvisti di marcatura in conformità dell'; 13) «tracciabilità», il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti. 2.   Ai fini della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento ufficiale che ne indica la residenza, come il passaporto o una carta d'identità nazionale, che è esibito alle autorità competenti di uno Stato membro oppure ad un armaiolo o un intermediario all'atto di un controllo dell'acquisizione o del possesso. Se l'indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d'identità nazionale, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione. 3.   La «carta europea d'arma da fuoco» è un documento rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti riguardanti la detenzione o le caratteristiche dell'arma da fuoco, così come l'eventuale smarrimento o furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.
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