Art. 9

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Fatto salvo l', paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria A. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati. 2.   Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono concedere, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazioni per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico. 3.   Gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. Gli Stati membri provvedono affinché i collezionisti autorizzati in forza del primo comma del presente paragrafo possano essere individuati nell'archivio di cui all'. Tali collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco rientranti nella categoria A da essi detenute e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell'esercizio delle rispettive professioni, ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare, fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza. 5.   Gli Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza. 6.   Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle condizioni seguenti: a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell', paragrafo 2; b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi: i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi; e ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente. Per quanto riguarda le armi da fuoco rientranti nel punto 6 della categoria A, gli Stati membri che applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da 50 anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che lasciano l'esercito dopo aver assolto i loro obblighi militari possono concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l'autorizzazione a conservare un'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio. Dette armi da fuoco sono trasformate in armi da fuoco semiautomatiche dall'autorità pubblica pertinente che periodicamente verifica che le persone che le usano non rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma. 7.   Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.
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