Art. 13

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali le munizioni sono destinate. L'acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell' o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell', paragrafo 5. 2.   Gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tali tentativi di transazione alle autorità competenti.
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