Art. 13
In vigore dal 24 mar 2021
1. Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali le munizioni sono destinate.
L'acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell' o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell', paragrafo 5.
2. Gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tali tentativi di transazione alle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2021:555:oj#art-13