Art. 17

In vigore dal 24 mar 2021
1.   Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all', la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri. Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni sono menzionate sulla carta europea d'arma da fuoco che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i partecipanti a rievocazione di eventi storici, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nella categoria C, e i tiratori sportivi, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nelle categorie B e C, e le armi da fuoco rientranti nella categoria A, per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell', paragrafo 6, o per le quali sia stata confermata, rinnovata o prorogata l'autorizzazione a norma dell', paragrafo 5, possono detenere, senza l'autorizzazione preventiva di cui all', paragrafo 2, una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché: a) siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi da fuoco; e b) siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia, di tiro sportivo o di partecipazione a rievocazioni di eventi storici nello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti. Tuttavia la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, a norma dell', paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma da fuoco in questione o che ne prescriva l'autorizzazione. In tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione. Gli Stati membri possono anche rifiutarsi di applicare tale deroga nel caso di armi da fuoco rientranti nella categoria A per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell', paragrafo 6, o per le quali l'autorizzazione è stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell', paragrafo 5. Nell'ambito della relazione di cui all', la Commissione esamina, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell'applicazione del terzo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici. 3.   Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.
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