Art. 21
In vigore dal 24 mar 2021
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:
a)
di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;
b)
di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.
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