Art. 9

Sanzioni per le persone fisiche

In vigore dal 17 apr 2019
Sanzioni per le persone fisiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all', all', lettere a) e b), all', lettere a) e b), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all', lettere c) e d), e all', lettere c) e d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a un anno. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all' siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all' siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista.
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