Art. 9
Sanzioni per le persone fisiche
In vigore dal 17 apr 2019
Sanzioni per le persone fisiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all', all', lettere a) e b), all', lettere a) e b), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all', lettere c) e d), e all', lettere c) e d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a un anno.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all' siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all' siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista.
Storico versioni
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