Art. 8
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
In vigore dal 17 apr 2019
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili come reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere un reato di cui all', all', lettere a), b) e d), all', lettere a) e b), e all' sia punibile come reato. Riguardo all', lettera d), gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire almeno che il tentativo di procurare in modo fraudolento, per sé o per altri, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato sia punibile come reato.
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