Art. 5
Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti
In vigore dal 17 apr 2019
Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:
a)
l'ottenimento illecito di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti, almeno se tale ottenimento ha comportato la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE, o appropriazione indebita di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;
b)
la contraffazione o la falsificazione fraudolente di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;
c)
la detenzione di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, almeno laddove l'origine illecita sia nota al momento della detenzione dello strumento;
d)
l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la vendita, il trasferimento e la distribuzione, o la messa a disposizione, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta.
Storico versioni
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