Art. 7

Mezzi utilizzati per commettere i reati

In vigore dal 17 apr 2019
Mezzi utilizzati per commettere i reati Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati di cui all', lettere a) e b), all', lettere a) e b), o all', almeno se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi.
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