Art. 4
Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti
In vigore dal 17 apr 2019
Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:
a)
il furto o altra illecita appropriazione di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;
b)
la contraffazione o falsificazione fraudolenta di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;
c)
il possesso di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato o altrimenti ottenuto mediante illecita appropriazione, o contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta;
d)
l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la ricezione, l'appropriazione, l'acquisto, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto e la distribuzione, di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato, contraffatto o falsificato, a fini di utilizzazione fraudolenta.
Storico versioni
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