Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all', punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente; e) «sistema di informazione» un sistema di informazione quale definito all', lettera a), della direttiva 2013/40/UE; f) «dati informatici» i dati informatici quali definiti all', lettera b), della direttiva 2013/40/UE; g) «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
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