Art. 3
Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti
In vigore dal 17 apr 2019
Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:
a)
l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita appropriazione;
b)
l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti contraffatto o falsificato.
Storico versioni
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