Art. 6
Frode connessa ai sistemi di informazione
In vigore dal 17 apr 2019
Frode connessa ai sistemi di informazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, se commesso intenzionalmente nel modo seguente:
a)
ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso;
b)
introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.
Storico versioni
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