Art. 6

Frode connessa ai sistemi di informazione

In vigore dal 17 apr 2019
Frode connessa ai sistemi di informazione Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, se commesso intenzionalmente nel modo seguente: a) ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso; b) introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.
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