Art. 10

Responsabilità delle persone giuridiche

In vigore dal 17 apr 2019
Responsabilità delle persone giuridiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica su una delle basi seguenti: a) un potere di rappresentanza della persona giuridica; b) l'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta alla sua autorità, di uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 a vantaggio della persona giuridica. 3.   La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti di persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.
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