Art. 11
Sanzioni per le persone giuridiche
In vigore dal 17 apr 2019
Sanzioni per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell', paragrafi 1 o 2, sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a)
l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b)
l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
c)
l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
d)
l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
e)
provvedimenti giudiziari di scioglimento;
f)
la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:713:oj#art-11