Art. 13
Efficacia delle indagini e cooperazione
In vigore dal 17 apr 2019
Efficacia delle indagini e cooperazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 8 dispongano di strumenti di indagine efficaci e proporzionati al reato commesso, quali quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se il diritto nazionale obbliga le persone fisiche e giuridiche a trasmettere le informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, tali informazioni pervengano senza indugio alle autorità che indagano o perseguono tali reati.
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