Art. 15

Comunicazione dei reati

In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazione dei reati 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili canali adeguati per agevolare le comunicazioni alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti sui reati di cui agli articoli da 3 a 8 senza indebito ritardo. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indebito ritardo i sospetti di frode alle autorità di contrasto e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare o perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 8.
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