Art. 14
Scambio di informazioni
In vigore dal 17 apr 2019
Scambio di informazioni
1. Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro otto ore dalla richiesta, indicando almeno se alla richiesta sarà data una risposta, e la forma di tale risposta e il termine stimato entro il quale sarà fornita. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, Europol e Eurojust in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. Essi aggiornano tale informazione ove necessario. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
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