Art. 16
Assistenza e sostegno alle vittime
In vigore dal 17 apr 2019
Assistenza e sostegno alle vittime
1. Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, siano forniti:
a)
dati informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione; e
b)
un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime.
2. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per facilitare alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, l'accesso all'assistenza e al sostegno.
3. Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone giuridiche vittime di reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano fornite, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni circa:
a)
le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo della vittima in tali procedure;
b)
il diritto di ricevere informazioni sul caso ai sensi del diritto nazionale;
c)
le procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i diritti della vittima nell'ambito del procedimento penale;
d)
i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso.
Storico versioni
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