Art. 16

Assistenza e sostegno alle vittime

In vigore dal 17 apr 2019
Assistenza e sostegno alle vittime 1.   Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, siano forniti: a) dati informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione; e b) un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime. 2.   Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per facilitare alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, l'accesso all'assistenza e al sostegno. 3.   Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone giuridiche vittime di reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano fornite, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni circa: a) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo della vittima in tali procedure; b) il diritto di ricevere informazioni sul caso ai sensi del diritto nazionale; c) le procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i diritti della vittima nell'ambito del procedimento penale; d) i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso.
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