Art. 18
Monitoraggio e statistiche
In vigore dal 17 apr 2019
Monitoraggio e statistiche
1. Al più tardi entro il 31 agosto 2019, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva. Il programma di controllo definisce i mezzi da utilizzare e la periodicità della raccolta dei dati necessari e degli altri elementi di prova. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta, condivisione e analisi dei dati e degli altri elementi di prova.
2. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima che misurano le fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8.
3. I dati statistici di cui al paragrafo 2 riguardano come minimo i dati esistenti sul numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 registrati dagli Stati membri e sul numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.
4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati raccolti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e a trasmetterla alle competenti agenzie e organismi specializzati dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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