Art. 17

Prevenzione

In vigore dal 17 apr 2019
Prevenzione Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso Internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frodi. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i portatori di interessi.
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