Art. 12
Giurisdizione
In vigore dal 17 apr 2019
Giurisdizione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ove si verifichi uno o più dei casi seguenti:
a)
il reato è commesso, anche solo in parte, sul suo territorio;
b)
l'autore del reato è un suo cittadino.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si ritiene che un reato sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio di uno Stato membro quando l'autore commette il reato mentre era fisicamente presente in quel territorio e, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione con cui è stato commesso il reato si trovasse o meno nel suo territorio.
3. Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la giurisdizione per un reato di cui agli articoli da 3 a 8 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:
a)
l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio;
b)
il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;
c)
il reato sia stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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