Art. 79
Procedura relativa agli impegni
In vigore dal 11 dic 2018
Procedura relativa agli impegni
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’autorità nazionale di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:
a)
gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’;
b)
il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’; oppure
c)
l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.
L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere la sua valutazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’, paragrafo 5.
2. Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli o 78, ove applicabili, e proporre cambiamenti.
Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’, paragrafo 4, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, in particolare:
a)
delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;
b)
dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;
c)
della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; e
d)
della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.
Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, come pure della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’autorità nazionale di regolamentazione comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’ o 78 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale di regolamentazione e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’ o 78.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 2, primo comma, l’autorità nazionale di regolamentazione può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente.
In deroga all’, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’, paragrafo 2, primo comma, li rende vincolanti per almeno sette anni.
Fatto salvo l’, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’ e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’.
Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta, ai sensi dell’, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 69 a 74. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’ in conformità dell’, l’autorità nazionale di regolamentazione accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.
4. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’ e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporle sanzioni in conformità dell’. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’, l’autorità nazionale di regolamentazione può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’, paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-79