Art. 81

Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

In vigore dal 11 dic 2018
Migrazione dalle infrastrutture preesistenti 1.   Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’ comunicano anticipatamente e tempestivamente all’autorità nazionale di regolamentazione l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 68 a 80. 2.   L’autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile che forniscano accesso alle infrastrutture di rete aggiornate che sostituiscono gli elementi sostituiti, se necessario per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso: a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; e b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli . 3.   Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’autorità nazionale di regolamentazione sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli .
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