Art. 81 · Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

Art. 81

Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

In vigore dal 11 dic 2018
Migrazione dalle infrastrutture preesistenti 1.   Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’ comunicano anticipatamente e tempestivamente all’autorità nazionale di regolamentazione l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 68 a 80. 2.   L’autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile che forniscano accesso alle infrastrutture di rete aggiornate che sostituiscono gli elementi sostituiti, se necessario per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso: a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; e b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli . 3.   Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’autorità nazionale di regolamentazione sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli .
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