Art. 67
Procedura per l’analisi del mercato
In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per l’analisi del mercato
1. Le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell’, paragrafo 3, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché un’analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Nello svolgere tale analisi le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le linee guida SPM e seguono le procedure di cui agli .
Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nella presente direttiva se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
a)
presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;
b)
esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso;
c)
insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.
Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.
2. Quando svolge l’analisi di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di tutto quanto segue:
a)
gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;
b)
tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;
c)
altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli ;
d)
regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.
3. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure allorché le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo non sono soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante.
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.
4. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’. L’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’ ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.
5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo le procedure di cui agli . Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell’:
a)
entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;
b)
entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure
c)
entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.
6. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che potrebbe non completare o non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 5 del presente articolo, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all’autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al paragrafo 5 del presente articolo, il progetto di misura alla Commissione a norma dell’.
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