Art. 64

Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati

In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati 1.   Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti («raccomandazione»). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalla presente direttiva senza che ciò pregiudichi l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza. La Commissione include i mercati dei prodotti e dei servizi nella raccomandazione se, dopo aver rilevato le tendenze generali nell’Unione, ritiene che sia rispettato ciascuno dei tre criteri elencati all’, paragrafo 1. La Commissione riesamina la raccomandazione entro il 21 dicembre 2020 e in seguito periodicamente. 2.   Previa consultazione del BEREC, la Commissione pubblica linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato («linee guida SPM») conformi ai pertinenti principi del diritto della concorrenza. Le linee guida SPM contengono indicazioni per le autorità nazionali di regolamentazione sull’applicazione del concetto di significativo potere di mercato nel contesto specifico della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto dei tre criteri elencati all’, paragrafo 1. 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, tengono altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, applicano la procedura di cui agli .
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