Art. 69

Obbligo di trasparenza

In vigore dal 11 dic 2018
Obbligo di trasparenza 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, ai sensi dell’, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che modifichino l’accesso a ovvero l’uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione. 2.   In particolare, quando un’impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tale impresa pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l’altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva. 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime. 4.   Entro il 21 dicembre 2019, al fine di contribuire all’applicazione coerente degli obblighi di trasparenza, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri minimi per un’offerta di riferimento e li sottopone a riesame quando necessario al fine di adeguarli ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Nello stabilire tali criteri minimi, il BEREC persegue gli obiettivi di cui all’ e tiene conto delle esigenze dei beneficiari degli obblighi di accesso e degli utenti finali attivi in più di uno Stato membro nonché di eventuali linee guida del BEREC volti a individuare la domanda transnazionale conformemente all’ e alle decisioni della Commissione correlate. Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, se un’impresa è soggetta agli obblighi di cui all’ o 73 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano la pubblicazione di un’offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento, assicurano, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì, se del caso, determinare le relative penali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo