Art. 71

Obbligo di separazione contabile

In vigore dal 11 dic 2018
Obbligo di separazione contabile 1.   Ai sensi dell’, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’ o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare. 2.   Fatto salvo l’, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.
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