Art. 68
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
In vigore dal 11 dic 2018
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di imporre gli obblighi indicati agli articoli dal 69 al 74 e dal 76 all’81.
2. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 69 a 74 e agli . Conformemente al principio di proporzionalità, un’autorità nazionale di regolamentazione sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 e agli solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fatti salvi:
a)
gli ;
b)
gli della presente direttiva, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I, quale applicata ai sensi dell’, paragrafo 1, della presente direttiva, gli della presente direttiva e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; oppure
c)
l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.
In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 69 a 74 e agli , ne fa richiesta alla Commissione.
La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta mediante atti di esecuzione decisioni che autorizzano o impediscono all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 3.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:
a)
dipendono dal tipo di problema evidenziato da un’autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’;
b)
sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;
c)
sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’; e
d)
sono imposti previa consultazione ai sensi degli .
5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’.
6. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza.
Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’, le autorità nazionali di regolamentazione valutano senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificano eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2018:1972:oj#art-68