Art. 13
Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici
In vigore dal 11 dic 2018
Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici
1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso dello spettro radio e i diritti d’uso delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli mentre, nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’, paragrafi 1 e 5, e degli o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi della presente direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nelle parti A, B e C dell’allegato I e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.
4. Nel concedere i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione gli Stati membri non ripetono le condizioni dell’autorizzazione generale.
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