Art. 11
Cooperazione con le autorità nazionali
In vigore dal 11 dic 2018
Cooperazione con le autorità nazionali
Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, si applicano le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e l’autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza dell’autorità che le trasmette.
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