Art. 10
Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC
In vigore dal 11 dic 2018
Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC
1. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.
Storico versioni
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