Art. 10 · Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC

Art. 10

Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC

In vigore dal 11 dic 2018
Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC 1.   Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.
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