Art. 8

Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione

In vigore dal 11 dic 2018
Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione 1.   Fatto salvo l’, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, anche nello sviluppo delle procedure interne e nell’organizzazione del personale, agiscono in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto dell’Unione, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi del diritto nazionale che recepisce il diritto dell’Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’ hanno la facoltà di sospendere o riformare le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente, tra l’altro, sullo stato del mercato delle comunicazioni elettroniche, sulle decisioni adottate, sulle loro risorse umane e finanziarie e su come tali risorse siano allocate, nonché sui piani futuri. Le loro relazioni sono rese pubbliche.
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