Art. 7
Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione
In vigore dal 11 dic 2018
Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione
1. Il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno tre anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell’esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale.
2. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico nel corso del mandato solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate nell’ordinamento nazionale prima della loro nomina.
3. La decisione di sollevare dall’incarico il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione è resa pubblica al momento della revoca. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione. Qualora non sia pubblica, la motivazione è pubblicata su richiesta dell’interessato. Gli Stati membri garantiscono che detta decisione sia soggetta a sindacato giurisdizionale sugli elementi di fatto e di diritto.
Storico versioni
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